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Diritto
sacro e santo:
TUTTI
hanno DIRITTO di MANIFESTARE LIBERAMENTE il PROPRIO
PENSIERO con la PAROLA, lo SCRITTO ed OGNI ALTRO MEZZO di
DIFFUSIONE ecc. ecc. (Art.
21 della Costituzione Italiana)
TUTTI hanno DIRITTO di PROFESSARE LIBERAMENTE la
PROPRIA FEDE RELIGIOSA in QUALSIASI FORMA, INDIVIDUALE od
ASSOCIATA, di FARNE PROPAGANDA e di ESERCITARNE in PRIVATO
ed in PUBBLICO il CULTO (LA PRATICA), PURCHE‘ NON
SI TRATTI di RITI CONTRARI al BUON COSTUME.
(Art.
19 della Costituzione Italiana)
La Repubblica TUTELA la SALUTE come FONDAMENTALE
DIRITTO dell’INDIVIDUO e interesse della Collettività
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
NESSUNO PUO’ ESSERE OBBLIGATO ad un determinato
trattamento sanitario, se non per disposizioni di legge.
LA LEGGE NON PUO’ IN
NESSUN CASO (neanche
nel caso delle leggi vaccinali) VIOLARE I LIMITI
IMPOSTI dal RISPETTO della PERSONA UMANA. (Art.
32 della Costituzione Italiana).
La TUTELA della SALUTE FISICA e PSICHICA deve
avvenire nel RISPETTO della dignità e della
LIBERTA’ della PERSONA UMANA. (Legge
23/12/78 n. 833 - Titoli I, capo I, "I
Principi")
TUTTI i Cittadini (anche quelli non
vaccinati)
sono uguali davanti alla Legge... E’ COMPITO della
Repubblica RIMUOVERE gli OSTACOLI di ordine economico e
sociale che, LIMITANDO di fatto la LIBERTA’ e
l’UGUAGLIANZA dei Cittadini, IMPEDISCONO il PIENO
SVILUPPO della PERSONA UMANA...... (Art.
3 della Costituzione Italiana)
La scuola è APERTA a TUTTI (non solo ai
vaccinati). (non
solo ai vaccinati).
L’istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è
OBBLIGATORIA e gratuita...
(Art. 34 della Costituzione
Italiana)
Commento NdR: Infatti,
giustamente, tutti i bambini sieropositivi o malati di
Aids sono ammessi alla frequenza regolare della
scuola, mentre i bambini SANI ma non vaccinati sono
allontanati dalla scuola dell’obbligo...
Ecco
la "giustizia democratica" dello Stato
Italiano; questo è semplicemente vergognoso e
discriminatorio.
Ai bambini SANI ma non vaccinati, si
impedisce di ottenere il pieno sviluppo della loro
personalità e l’art. 3 della Costituzione che prevede
...l’uguaglianza dei cittadini rispetto alle leggi e
...l’obbligo dello stato a rimuovere gli ostacoli che
limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza del
cittadino davanti alla legge, viene calpestato.
Ecco
come viene applicata nei fatti la
Dittatura Sanitaria,
in Italia - vedi:
Conflitto di
Interesse
Un grande pensatore ha detto: " Nella
vita è meglio essere nessuno e fare qualcosa, che essere
qualcuno e fare niente" ....sembra proprio
quello che sono oggi i nostri politici !!
vedi:
Medicina Naturale
(Naturopatia) riconosciuta dallo stato Italiano
+
Insegnamento
della Medicina naturale nelle scuole
+
Legge
CONSUETUDINARIA
+
Altre Leggi per la Salute
+
Altre Leggi 1
+ Altre 2
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Le
case
farmaceutiche non sono obbligate a pubblicare TUTTI
i risultati delle loro ricerche....-
Gen. 2009
«Dalle sperimentazioni risulta che il risultato
complessivo della nuova generazione di antidepressivi è
sotto la soglia consigliata dei criteri clinicamente
significativi», scrivono gli scienziati. Kirsch
sottolinea, inoltre, la necessità di cambiare il sistema
attuale, che permette alle case farmaceutiche di non
pubblicare una parte dei dati delle loro
sperimentazioni:
«La frustrazione sta in questo - dice Kirsch -. Rende
difficile determinare se i farmaci funzionino. Le
case
farmaceutiche dovrebbero essere obbligate, quando
commercializzano un nuovo prodotto, a pubblicare
tutti i dati». Stavolta, per accedere alle informazioni,
gli scienziati si sono avvalsi del Freedom of
Information Act, la legge sulla trasparenza.
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/scienza/grubrica.aspID_blog=38&ID_articolo=607&ID_sezione=243&sezione=News
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LEGGI ITALIANE in materia
di SALUTE
Art. 4 della Costituzione It.:
...Ogni
Cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
unattività od una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della
società
Art . 9 della Costituzione It.:
La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.
Art. 32 della Costituzione It.:
La
Repubblica TUTELA la SALUTE come FONDAMENTALE DIRITTO dellindividuo e interesse
della collettività...
Il
Ministero della Sanità è lorganismo preposto dallo Stato per lorganizzazione
della TUTELA secondo il comando Costituzionale.
LItalia
è legata alla Comunità Europea; questa emana delle disposizioni alle quali gli stati
appartenenti, devono adeguare le proprie Leggi.
In
materia di Sanità vi sono per esempio, delle disposizioni riguardanti la Prevenzione e
leducazione Sanitaria. LItalia nella sua normativa prevede:
L.
23 /12 / 78 n. 833 Istituzione del servizio Sanitario Nazionale.
Fra
i suoi obbiettivi:
1)
La formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di una adeguata educazione
sanitaria del cittadino e delle comunità.
8)
G) tutela della salute mentale, privilegiando il momento preventivo
H)
La identificazione e la eliminazione delle Cause degli inquinamenti dellatmosfera,
delle acque e del suolo.
D.M.
9/2/79 - (G.U. 20/02/1979, n 50, suppl. - 4* parte - c)
Programmi,
orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media statale
C)
Educazione matematica, scientifica e sanitaria:
Le
scienze matematiche, chimiche, fisiche e NATURALI (perciò anche la
Medicina
Biologica o Naturale) con i loro PROPRI metodi e contenuti, tendono a sviluppare sia la
capacità logica, astrattiva e deduttiva sia una mentalità scientifica nei modi di
affrontare i problemi attraverso un rapporto costruttivo e dinamico con la realtà
sostenuto da un complesso di conoscenze iniziali e da adeguati strumenti di
formalizzazione del pensiero. Lalunno sarà cosi avviato ad una comprensione delle
interazioni fra sapere matematico, scientifico e società umana, che lo preparerà ad
AUTONOMIA di giudizio ed a CAPACITA di scelte consapevoli. In questo ambito si
inserisce per la prima volta lEDUCAZIONE SANITARIA; essa si propone come obbiettivo
primario la consapevolezza dei fattori PERSONALI e comunitari che condizionano la sanità
fisico, psichica e ambientale, nonché dei MODI IDONEI per Tutelare e Promuoverla.
L.
22/12/75 al Titolo IX Interventi informativi ed educativi
In
tutti questi punti dal 85 al 89 si prevede leducazione sanitaria oltre al problema
della droga.
85)
Comitato di studio, programmazione e ricerca
86)
Corsi di studio per insegnanti
87)
Lezioni per genitori
88)
Informazione, istruzione ed educazioni dei giovani
89)
Lezioni per giovani durante il servizio militare
D.P.R.
27/10/62 n. 2056 - Capo II - Corsi di aggiornamento - Educazione sanitaria
41)
Chiunque intenda realizzare iniziative di educazione sanitaria... è tenuto a darne
notizia al Ministero della sanità.
E
strano ma NON abbiamo trovato nelle leggi esaminate, che questo compito di educazione
sanitaria sia affidato esclusivamente ai medici allopati; questo è importante per la
formazione di nuovi e Educatori allEtica ed alla Salute; ........infatti lart. 33
della Costituzione dice:
Larte e la scienza sono libere e libero è
linsegnamento.
Inoltre
vi sono delle recenti direttive UE che obbligano gli stati membri ad uniformare con
apposite Leggi la vendita e la commercializzazione dei medicinali Omeopatici e Naturali,
questo perché lindirizzo della UE è quello di permettere a tutti i cittadini
facenti parte della comunità di ogni paese membro, la
Libertà di Scelta Terapeutica e
Sanitaria.
Ecco
perché auspichiamo che anche le autorità Italiane, preposte alla Tutela della salute
dellIndividuo e di quella collettiva, inizino ad applicare ciò che la legge prevede
già da parecchi anni e che ha trovato inadempiente fino ad oggi, lo stesso Ministero e
Ministro della Sanità.
In
funzione di tutto ciò, possiamo affermare che la
Medicina Biologica o Naturale entra a
far parte ed a pieni titoli del futuro delle Scienze, per il prossimo Millennio
dellUmanità.
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Sull’art.
32 della Costituzione, ecco la sentenza
intelligente di un Giudice Italiano:
E’ forse la prima volta in
Italia che un giudice, il dr. Guido Stanzani del Tribunale
di Modena, nel pronunciare un decreto in materia tutelare,
ritiene di ribadire che “tutte le norme costituzionali, e
l’art. 32 è fra queste, che consacrano i diritti primari
sono imperative e di immediata operatività ed applicabilità
senza che occorra, a questi fini, intervento alcuno del
legislatore ordinario”.
Lo ha affermato nell’accogliere l’istanza di una donna, ora
deceduta, affetta da una patologia neurologica, la quale,
attraverso il marito da lei nominato amministratore di
sostegno, aveva espresso la volontà di non essere sottoposta
ad eventuale tracheotomia, allo scopo di essere mantenuta in
vita. “Si tratta di un diritto, come la Cassazione ha
lucidamente precisato – ha proseguito il giudice -
che è e resta assoluto… perché improntato alla sovrana
esigenza di rispetto dell’individuo
e dell’insieme delle convinzioni etiche,
religiose, culturali
e filosofiche che ne
improntano le determinazioni”.
Tratto da:
http://www.dirittolibertadicura.org
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Esempio per i comportamenti
dell'Ordine dei medici e della Magistratura che delle
leggi se ne frega...altamente...almeno in questi
casi.....per le pressioni che ricevono...dall'alto....
Italy: Legge 8 aprile
1998, n. 94
"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante
disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni
cliniche in campo oncologico e altre misure in materia
sanitaria"
...[omissis]
Art. 3. - Osservanza delle indicazioni terapeutiche
autorizzate
1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico,
nel prescrivere una specialita' medicinale o altro
medicinale prodotto industrialmente, si attiene
alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalita'
di somministrazione previste dall'autorizzazione
all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero
della sanita'.
2. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta
responsabilità e previa informazione del paziente e
acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un
medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o
una via di somministrazione o una modalita' di
somministrazione o di utilizzazione diversa da quella
autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora il medico stesso
ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente
non possa essere utilmente trattato con medicinali per i
quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o
quella via o modalità di somministrazione e purché tale
impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su
pubblicazioni scientifiche accreditate in campo
internazionale.
...[omissis]
Questa legge, promulgata dall'allora Ministro Bindi per
le note vicende della cura
DiBella, consente di fatto di
utilizzare anche il bicarbonato di sodio per la cura del
cancro.
"...qualora il medico stesso ritenga, in base a dati
documentabili, che il paziente non possa essere
utilmente trattato con medicinali per i quali sia già
approvata quella indicazione terapeutica o quella via o
modalità di
somministrazione e purché tale impiego sia noto e
conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche
accreditate in campo internazionale "
Questi riportati di seguito sono solo alcuni studi
internazionali...
Studi relativi al potere antiacido del
bicarbonato di
sodio nei tumori:
Anche la Cassazione...Salva la libertà terapeutica del medico
La Cassazione (Sentenza n.301/2001, Sezione IV) ribadisce il principio
della libertà terapeutica del medico. Secondo quanto
stabilito:
"e' corretto valorizzare l'autonomia del
medico nelle scelte terapeutiche, perché l'arte medica -
mancando per sua natura di protocolli scientifici a base
matematica - spesso prospetta diverse pratiche o
soluzioni che l'esperienza ha dimostrato efficaci, da
scegliere con attenta valutazione di una quantità di
varianti che solo il medico può apprezzare; tale valore
di libertà nelle scelte terapeutiche non può essere
compresso, pena la degradazione del medico a semplice
burocrate; la scelta del medico non può essere avventata
né fondata su semplici esperienze personali. Una volta
effettuata la scelta, il medico deve restare vigile
osservatore dell'evolversi della situazione, in modo da
poter intervenire immediatamente in caso di urgenza,
qualora capisca che la scelta fatta non era quella
appropriata; quando tutto ciò sia stato realizzato, il
medico non può rispondere di un eventuale insuccesso; il
giudice, per valutare la correttezza della scelta
terapeutica operata dal medico e l'eventuale imperizia
del suo operato, deve operare un giudizio "ex ante",
collocandosi cioè mentalmente nel momento in cui il
medico viene chiamato a operare la scelta e considerando
anche la consistenza scientifica di questa".
Ma allora... se esiste una legge, ...se anche la
Cassazione si è espressa per la libertà terapeutica del
medico...
perchè TUTTI si ostinano ad ignorare questi FATTI,
giudici compresi....? e
perseguitano i
ricercatori
?
E soprattutto...
PERCHE' l'Oncologo dott.
SIMONCINI (di
Roma) E' STATO RADIATO dall'Ordine dei medici ???
(la lettera scrittagli dall'ordine parla
**esclusivamente** del fatto che non ha utilizzato il
Protocollo ufficiale...)
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Sentenza favorevole per
esercizio della medicina
Omeopatica e
Fitoterapia:
REPUBBLICA ITALIANA - IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI
BOLZANO -
SEZIONE PENALE
Il
Tribunale di Bolzano - Sezione Penale - in persona del
giudice:
Dott. GOTTARDI Claudio alla pubblica udienza del
11.01.2005 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale n. 1125/04 DIB. contro (XX),
nata il (omissis) 1942 a Bolzano, ivi residente in via
(omissis); libera, presente, imputata del delitto p. e
p. dall'art. 348 c.p. per avere, eseguendo visite
mediche, emettendo diagnosi ed effettuando terapie a
base di prescrizioni di medicinali omeopatici a R.F.,
M.G, E.A., M.Z., esercitato abusivamente la professione
medica, senza essere in possesso della prescritta
abilitazione professionale. Accertato in Bolzano, il
12.12.2001.
Con la partecipazione al dibattimento del
Pubblico Ministero e dei difensori dell'imputata, avv.
G.R. di Rovigo e avv. D.F. del foro di Bologna. Le parti
hanno formulato a chiusura della discussione finale le
seguenti
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero: chiede la condanna
dell'imputata ad Euro 300,00 di multa.
I difensori dell'imputata: chiedono
l'assoluzione perché il fatto non sussiste.
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
A seguito di rituale opposizione a decreto
penale di condanna, la nominata in intestazione - con
decreto di citazione del GIP di Bolzano di data
10.07.2004 regolarmente notificato all'imputata e ai
difensori - veniva tratta a giudizio davanti a questo
Giudice per rispondere del reato in rubrica indicato.
All'udienza del 19.11.2004, preliminarmente revocato il
decreto penale di condanna, il giudice dichiarava aperto
il dibattimento esperendo l'istruttoria dibattimentale
mediante l'esame dei testi dell'accusa, A.P. e A.F.,
funzionari dell'Ufficio tecnico della prevenzione del
Servizio igiene sanità pubblica e di R.F., G.A. e C.P.,
soggetti che si erano avvalsi della consulenza
dell'imputata.
Nella stessa udienza venivano acquisiti, su
accordo delle parti, i seguenti atti delle indagini
preliminari:
-
lettera del Ministero della Salute di data 10
gennaio 2002;
-
messaggio telefax dell'Ordine degli odontoiatri di
data 21 dicembre 2001;
-
circolare del Ministero della Salute di data 7
novembre 1995;
-
comunicazione dell'Ordine Nazionale dei biologi di
data 19 dicembre 2001;
-
relazione peritale del dott. V.F.;
-
titoli e attestati di (XX);
-
dichiarazione di data 20 ottobre 2004 della Società
Italiana Medicina Omeopatica;
-
copia delle disposizioni
del dott. Giudice, sulle circostanze della
qualificazione del prodotto omeopatico.
All'udienza dell'11 gennaio 2005 venivano
escussi i testi della difesa C.D.S., S.C., N.C., G.S.,
U.O., G.B., E.B. e il consulente tecnico della difesa
dott. V.F.
Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale
ed indicati quali atti utilizzabili per la decisione dei
documenti e delle prove assunte, contenuti nel fascicolo
per il dibattimento, le parti hanno formulato ed
illustrato le rispettive conclusioni come risultano
trascritte a verbale. Motivi della decisione
All'esito dell'istruttoria dibattimentale e dall'analisi
della documentazione acquisita al fascicolo del
dibattimento emerge una versione dei fatti univoca.
In data 18 dicembre 2001 gli Ispettori d'igiene
A.P. e A.F. si recavano presso lo studio della (XX) al
fine di accertare quale genere di attività professionale
fosse ivi svolta. Al piano terreno dello studio era
affissa una targa pubblicitaria recante l'indicazione "(XX)
consulente Scientifico".
Nella sala d'aspetto dello stesso era presente R.F.,
mentre successivamente usciva dal colloquio avuto con
l'imputata (XX). Nel corso del sopralluogo effettuato
all'interno del locale adibito a studio, veniva notata
la sola presenza di un apparecchio iridoscopico. Il
personale operante procedeva infine all'acquisizione di
alcune schede relative a persone assistite
dall'imputata, in particolare tali M.Z. e la neonata
E.A.
A seguito di ulteriori accertamenti è emerso che
la (XX) era priva di qualsivoglia titolo medico, non
essendo nemmeno iscritta all'Ordine dei medici e
odontoiatri della Provincia Autonoma di Bolzano ovvero
all'Ordine dei Biologi. Essa era peraltro in possesso di
un diploma di medicina biologica ottenuto negli U.S.A.,
del quale non aveva peraltro mai richiesto
l'equipollenza ai sensi della normativa italiana e di
attestati relativi alla partecipazione a numerosi
seminari di omeopatia.
Dall'analisi del contenuto delle dichiarazioni
testimoniali, tutte concordi sui punti salienti del
fatto, emerge come fosse noto a tutti i clienti la
circostanza che la (XX) non era medico, non essendosi
peraltro la stessa mai qualificata come tale, né
verbalmente, né tantomeno sulla documentazione cartacea
utilizzata durante l'espletamento della sua attività
professionale. L'attività della (XX) iniziava con un
colloquio, vertente sulle abitudini di vita dei clienti,
proseguiva con la lettura dell'iride tramite uno
speciale strumento e si concludeva con la
somministrazione di una serie di consigli, relativi al
modo migliore di regolare la propria vita e
all'assunzione di prodotti omeopatici, acquistabili in
farmacia o erboristeria. Il suo intervento non era
peraltro alternativo alla medicina "ufficiale" e nemmeno
invasivo di diagnosi effettuate dai medici personali dei
suoi assistiti.
R.F. ha riferito, in particolare, di essersi
rivolta alla (XX) per la risoluzione di problemi legati
a sintomi di nausea e vomito, dei quali soffriva in
stato di gravidanza e di problemi inerenti a disturbi
ginecologici.
La teste aggiungeva che l'attività della (XX) si
risolveva nell'espletazione di un colloquio personale,
poi nella visione dell'iride e infine nel consigliare
l'assunzione di prodotti omeopatici di natura
imprecisata.
G.A. ha riferito di essersi rivolto alla (XX)
per ottenere informazioni sugli effetti delle
vaccinazioni obbligatorie, poiché interessato alla
vicenda in relazione alle condizioni della figlia di
tenera età E.A.; a tal fine la (XX) si limitava a
suggerirgli di consultare il sito internet
www.yyy.it
M.G., ha riferito di essersi rivolta alla (XX)
perché soffriva di psoriasi. La teste aggiungeva che
l'attività della (XX) si risolveva nell'espletazione di
un colloquio personale, relativo alla sua vita, alla
famiglia e al lavoro poi nella visione dell'iride e
infine nel consigliare l'assunzione di Natrium
Muriaticum CH200 e di lievito di birra.
M.Z., ha riferito di essersi rivolto alla (XX)
per la soluzione di problemi legati all'insonnia e che
questa dopo un iniziale colloquio nel quale poneva
domande del tipo quale fosse il suo piatto preferito,
quale fosse il suo rapporto con il mare, con il caffè e
queste cose, lo sottoponeva ad un test, nel corso del
quale gli veniva domandato di reggere in mano delle
bottiglie di diverse dimensioni e peso e di mimare una
resistenza con il braccio alla quale la (XX) applicava
una forza. Al termine della visita l'imputata
consigliava allo M.Z. l'assunzione di Coffea Cruda
CH100, giacché dalla visione dello stato dell'iride era
possibile desumere una situazione di forte stress.
G.B., medico omeopata, ha riferito in ordine
all'attività esercitata in concreto dall'imputata,
definita quale attività "atipica", rivolta alle persone
che soffrono di disagi non qualificabili quali vere e
proprie patologie, e in ordine all'orientamento della
comunità medica internazionale, prevalentemente
indirizzato a negare dignità scientifica alla disciplina
della "medicina omeopata".
Così accertato il contenuto dell'attività
professionale posta in essere dalla (XX), occorre
stabilire se questa integri o meno il paradigma
dell'illecito penale di cui all'art. 348 c.p., norma che
tutela l'interesse collettivo a che determinate
professioni siano esercitate soltanto da coloro i quali
risultino in possesso di una speciale autorizzazione
amministrativa. In definitiva all'imputata è contestato
di aver abusivamente esercitato la professione medica,
attraverso l'emissione di diagnosi mediche e la
prescrizione di prodotti omeopatici ragion per cui, la
valutazione delle sue responsabilità va ricondotta ad
una ricognizione in positivo, dell'attività riservata al
medico ed alla successiva valutazione dell'eventuale
invasione di tale campo attribuibile alla (XX), che,
sola, può realizzare il fatto tipico punito dalla norma
incriminatrice.
Orbene mancando qualsivoglia definizione
legislativa dell'attività "omeopatica" non è possibile
qualificare la stessa come pratica terapeutica tout
court "non convenzionale", facendola confluire
nell'alveo dell'esercizio dell'attività medica, per la
quale è quindi richiesta l'iscrizione all'albo
professionale. Soccorre a tal fine l'insegnamento
costante della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 22528/2003),
la quale, nel definire le pratiche terapeutiche "non
convenzionali", ne delinea i caratteri che le
qualificano come attività medica: una diagnosi di
un'alterazione organica o di un disturbo funzionale del
corpo o della mente, l'individuazione dei rimedi, la
somministrazione degli stessi da parte del medico. In
applicazione di tali principi, si è ritenuto esercizio
abusivo della professione medica il compimento in linea
generale di qualsivoglia attività comunque riconducibile
a quella caratterizzante il rapporto medico-paziente: da
quella concretantesi nella formulazione di un giudizio
prognostico o nella prescrizione di una terapia
particolare, a quella consistente nella mera verifica di
attendibilità di una pregressa diagnosi o di una terapia
in corso.
Proprio partendo da tali premesse, va desunto
che l'attività omeopata integri gli estremi del reato
d'esercizio abusivo della professione medica unicamente
nell'eventualità in cui essa si sostanzi nella diagnosi
di una malattia, ovvero nella commercializzazione di
prodotti o preparati medici, comunque perseguenti
finalità terapeutiche.
Orbene i detti tratti salienti dell'attività
medica, peraltro delineati dalla stessa Pubblica Accusa
nel capo d'imputazione in rubrica, come risulta dalla
emergenze processuali, sono del tutto mancanti
nell'attività professionale posta in essere
dall'imputata. Nessun compimento di atto medico è
riconoscibile infatti nell'attività svolta dalla (XX),
non avendo la stessa nel corso delle proprie consulenze
mai ispezionato il corpo dei propri "clienti", ne
tantomeno usato strumenti invasivi o altri mezzi idonei
ad effettuare analisi o misurazioni cliniche, né emesso
diagnosi o prognosi.
Per quanto riguarda poi la natura
dell'apparecchio deputato alla lettura dell'iride,
questo Giudicante nulla può osservare non rientrando le
caratteristiche tecniche di questo in fatti notori
conosciuti secondo la comune esperienza e non avendo la
Pubblica Accusa nulla allegato e dimostrato circa il
funzionamento dello strumento in questione, mentre il
consulente della difesa dott. F. ha escluso che lo
stesso appartenga alla categoria degli apparecchi medici
in senso stretto.
Alle stesse conclusioni si deve giungere -
incidenter tantum non essendo tale estremo oggetto di
imputazione - in ordine all'eventuale invasione da parte
dell'imputata delle competenze riservate alle scienze
della psiche umana: come l'assenza di una malattia
fisica distingue l'attività de quo da quella del medico,
egualmente l'assenza di una malattia psichica la
distingue dall'attività dello psicologo o dello
psicoterapeuta.
Orbene, accertato che l'imputata non ha posto in
essere atti tipici dell'attività medica occorre ora
stabilire se i prodotti "omeopatici" dalla stessa
consigliati (Natrium Muriaticum CH200 Coffea Cruda CH100
e lievito di birra) siano o meno considerati dal
legislatore quali prodotti medicinali e in caso di
risposta positiva se gli stessi, se somministrati da
soggetto non qualificato, possano produrre danni alla
salute.
Al
primo quesito bisogna dare risposta negativa, poiché
nessuna norma di diritto positivo regola, nel nostro
ordinamento la medicina omeopatica e perché i prodotti
consigliati dalla (XX) sono liberamente in vendita, non
occorrendo la presentazione di ricetta medica.
Anche a voler assimilare poi il prodotto
omeopatico ad un prodotto medicinale non bisogna
sottacere come la letteratura scientifica sia divisa
sull'efficacia dei rimedi omeopatici, tant'è che
l'orientamento dominante li considera alla stregua di
non farmaci avuto riguardo alla quasi totale assenza di
principi attivi. Questo dimostrerebbe, d'altro canto,
come il rimedio omeopatico opererebbe quale "placebo di
lusso" in forza di una fortissima potenzialità
suggestiva basata sulla sua diffusione internazionale e
sull'apparente fondamento scientifico.
Se il farmaco è un medicinale formato da molecole
misurabili, le cui proprietà farmacologiche sono
valutate con metodo scientifico da una previa
sperimentazione, al contrario il prodotto omeopatico ha
la caratteristica di non avere molecola al di sopra
della nona CH, ed essendo somministrato ad alta
diluizione può produrre un effetto regolatore solo sul
piano emozionale, perché non se ne conosce il meccanismo
d'azione ma non su quello biologico.
In maniera inconferente la Pubblica Accusa si è
poi richiamata all'unico precedente giurisprudenziale
"apparentemente" favorevole (Cass. n. 2652/1999), nel
quale l'imputato, a differenza che nel caso de quo, pur
non possedendo il relativo titolo, si qualificava come
"medico" omeopata, compilava ricette ed effettuava
diagnosi sui pazienti.
L'evoluzione scientifica e tecnologica determinano
sovente la possibilità che nuove attività professionali
non riescano ad essere incasellate nelle professioni
ufficialmente consolidate, ma ciò non può essere motivo
per una dilatazione degli ambiti delle categorie
professionali riconosciute, fino a comprendere nella
riserva loro spettante, attività solo analoghe,
complementari, parallele o ausiliarie rispetto alle
professioni protette.
Fatta questa necessaria distinzione e non essendo stata
data prova al di là di ogni ragionevole dubbio, che la (XX)
abbia posto in essere atti tipici propri dell'attività
medica, bisogna concludere nel senso che la sua attività
professionale da definirsi rispetto all'ordinamento
"atipica" , è tutelata e protetta dalla previsione di
cui all'art. 41 Cost.
Per tali ragioni l'imputata deve essere assolta, ai
sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., dal reato ad essa
ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Visto l'art. 530, comma 2 c.p.p.
ASSOLVE
((...XX...)) dal reato a lei in rubrica ascritto perché il
fatto non sussiste.
Così deciso in
Bolzano l'11 gennaio 2005. -
Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2005.
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CASSAZIONE - Per la
professione di Omeopata
serve la laurea in medicina - 07 Ven. Sett., 2007
PRESCRIVEVA, nel suo studio, cure omeopatiche senza avere
alcun titolo per farlo.
La Corte di Cassazione ha precisato, nella sentenza n.34200,
che questa disciplina, poichè rientra nel campo della «cura
della malattia» tipico delle scienze mediche, richiede la
laurea in medicina.
Pertanto, chiunque eserciti queste attività senza aver
conseguito il titolo di medico è punibile secondo l’art. 348
c.p. (esercizio abusivo dell'attività medica).
Nel caso esaminato dalla Sesta Sezione Penale, l'omeopata
era stato assolto dalla Corte d'Appello di Bologna.
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In
Italia vi sono molti gruppi di famiglie che: si
oppongono alle violenze e invadenze di
vaccini, trattamenti
psichiatrici,
espianti,
medicalizzazioni e trattamenti
farmacologici forzati (TSO),
che cercano di diffondere le notizie taciute dalla stampa
sulla dannosità della maggior parte delle terapie della
medicina ufficiale,
sulla tossicità dei farmaci di sintesi chimica.
Che si battono per dare dignità alle terapie "non
convenzionali", agli approcci dietetici e igienisti;
Che si battono per dare spazio alla prevenzione primaria
(che come tale è a costo zero) e ad una corretta
informazione che non sia succube degli interessi delle
case farmaceutiche e della casta
dei medici ortodossi.
Che si oppongono al sempre crescente e squallido business
della cosiddetta "ricerca medica"
e finalizzata alla messa in commercio di nuovi farmaci
altrettanto tossici e velenosi di quelli vecchi.
Che si battono contro la
vivisezione e contro ogni sperimentazione sugli animali,
sia perché eticamente inaccettabile, sia perché incapace di
dare informazioni utili per l'uomo
Lo scopo della rete libera WEB è di mettere in contatto
tutte queste isolette del vasto arcipelago di opposizione ai
dogmi imperanti della pseudo-scienza e della pseudo-ricerca
medica, di collettivizzare saperi e tecniche di opposizione
alle imposizioni autoritarie, di creare iniziative congiunte
a sostegno delle lotte di ogni singolo gruppo.
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